Polizza GAP e finanziamento auto: quando il suo costo entra nel calcolo dell'usura

<h2>Cos'è la polizza GAP</h2>

<p>La <strong>GAP</strong> (<em>Guaranteed Asset Protection</em>) è la copertura che interviene in caso di furto totale o distruzione del veicolo, coprendo la differenza tra l'indennizzo riconosciuto dall'assicurazione RC e il valore d'acquisto o il debito residuo del finanziamento.</p>

<p>Viene proposta quasi esclusivamente in concessionaria, al momento dell'acquisto, e nella grande maggioranza dei casi il premio viene <strong>inserito nell'importo finanziato</strong>. È proprio questo che la rende rilevante ai fini della verifica dell'usura.</p>

<h2>Non entra automaticamente nel TEG</h2>

<p>Va detto con chiarezza, perché in rete si legge spesso il contrario: <strong>la GAP non è inclusa d'ufficio nel calcolo del TEG</strong>. Come per ogni altro costo accessorio, il criterio è quello fissato dall'art. 644, comma 4, del Codice penale — il <strong>collegamento con l'erogazione del credito</strong> — e la valutazione è caso per caso.</p>

<h2>Quando va inclusa</h2>

<p>La GAP rientra nel calcolo del TEG quando ricorrono, anche solo in parte, questi elementi:</p>

<ul> <li>è stata <strong>imposta</strong>, o comunque ha fortemente condizionato la concessione del finanziamento (anche solo di fatto: "senza GAP la pratica non passa");</li> <li>è stata <strong>venduta contestualmente</strong> al contratto di credito;</li> <li>il <strong>premio è finanziato</strong>, cioè incluso nell'importo su cui maturano gli interessi;</li> <li>la banca, la finanziaria o il concessionario <strong>percepiscono commissioni</strong> sul suo collocamento;</li> <li>si configura, in concreto, come un <strong>costo collegato all'operazione di credito</strong>.</li> </ul>

<h2>Quando può restare fuori</h2>

<ul> <li>il cliente poteva <strong>liberamente rifiutarla</strong> senza conseguenze sull'erogazione;</li> <li>è stata <strong>acquistata successivamente</strong>, con contratto autonomo;</li> <li>è <strong>del tutto indipendente</strong> dal contratto di finanziamento — pagata a parte, non finanziata, senza retrocessioni all'intermediario.</li> </ul>

<h2>Il punto che fa la differenza: le commissioni retrocesse</h2>

<p>C'è un indicatore che pesa più di altri, ed è spesso poco visibile al cliente: <strong>quanto della GAP resta al venditore o alla finanziaria</strong>. Quando una quota significativa del premio non va all'assicuratore ma viene retrocessa a chi ha collocato il finanziamento, quel costo assume la natura sostanziale di <strong>remunerazione del credito</strong> — che è esattamente ciò che l'art. 644 c.p. impone di computare, "a qualsiasi titolo".</p>

<p>È un dato che di regola non compare nel contratto, ma che può emergere in giudizio.</p>

<h2>Da sola raramente decide, sommata sì</h2>

<p>Nella pratica la GAP non è quasi mai l'unico costo in discussione. Il tipico finanziamento auto contiene un pacchetto: CPI, furto e incendio, Kasko, GAP, estensione di garanzia, manutenzione. <strong>È la somma di queste voci</strong> a spostare il TEG, spesso di diversi punti percentuali.</p>

<p>Per questo la verifica non si ferma mai a una sola voce: si ricalcola l'intero costo del credito. Abbiamo mappato tutte le componenti nella guida su <a href="/blog/cosa-entra-nel-teg-finanziamento-auto-polizze-gap-servizi">cosa entra nel TEG di un finanziamento auto</a>.</p>

<h2>Come si verifica in concreto</h2>

<p>Servono il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento e il <strong>certificato di polizza GAP</strong> con l'indicazione del premio. Il passaggio decisivo è capire se quel premio compare tra le somme finanziate: se sì, stai pagando interessi anche sulla GAP, e quel costo va nel conteggio.</p>

<p>Ricalcolato il TEG comprensivo di tutte le voci, lo si confronta con la <strong>soglia d'usura del trimestre</strong> in cui il contratto è stato stipulato. Se la supera, si applica l'art. 1815, comma 2, c.c.: la clausola degli interessi è nulla e <strong>nessun interesse è dovuto</strong>.</p>

<p>È quanto accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Torino con la <a href="/sentenze/ca-auto-bank-fca-bank-sentenza-torino-2796-2024">sentenza n. 2796/2024 contro CA Auto Bank (già FCA Bank)</a>.</p>

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<p><em>Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e si basano su provvedimenti giudiziari pubblici. Ogni contratto di finanziamento presenta caratteristiche proprie e va valutato singolarmente: l'esito di un giudizio non è mai automaticamente replicabile in un altro. Questo articolo non costituisce consulenza legale.</em></p>